Descrizione

Le “case dell’acqua” hanno avuto in questi anni una diffusione capillare sul territorio regionale e nazionale. Sono unità distributive, aperte al pubblico, di acqua destinata al consumo umano derivata da una rete idrica pubblica, a volte sottoposta a processi di trattamento.
Le strutture si caratterizzano per la distribuzione, gratuita o a pagamento, di acqua naturale e/o gasata e/o refrigerata, da consumarsi sul posto o raccolta mediante contenitori portati dai consumatori stessi.
Se la casa dell'acqua è installata da un Comune occorre presentare notifica sanitaria allegando la documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589. Se la casa dell'acqua è invece installata da un gestore privato si configura come una vera e propria attività commerciale, pertanto occorre presentare segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Decreto Legislativo 25/11/2016, n. 222 congiuntamente alla notifica sanitaria (oltre alla documentazione prevista dal Decreto del Dirigente di unità organizzativa 05/06/2017, n. 6589).
Per ciascuna unità distributiva, il gestore dovrà inoltre predisporre il "piano di autocontrollo" con i punti critici e le analisi di laboratorio utili a garantire sia il mantenimento dei requisiti di potabilità dell'acqua erogata sia il controllo di eventuali cessioni derivanti dai materiali a contatto con l’acqua. Il gestore non è obbligato a presentare con la notifica sanitaria il piano di autocontrollo, ma questo dovrà essere disponibile al momento delle ispezioni effettuate dall’ATS, così come l’esito delle analisi interne effettuate sull’acqua.
