Descrizione

Con la Legge 30/12/2025, n. 199, art. 1, comm. 102-110, è stata introdotta la possibilità per gli enti pubblici locali di stabilire autonomamente tipologie di definizione agevolata delle entrate comunali, al fine di regolarizzare gli obblighi tributari o patrimoniali non adempiuti dai contribuenti.
La misura è finalizzata al miglioramento della riscossione e alla riduzione dei crediti dell'ente, nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario e di bilancio.
L'istituto deve essere recepito dal Regolamento dell'amministrazione così da permettere l'estinzione dei debiti risultanti da ingiunzioni fiscali o carichi affidati alla riscossione, con le modalità previste dai termini di legge.
I contribuenti interessati, di conseguenza, possono chiedere l'adesione alla definizione agevolata tramite apposita istanza.
Approfondimenti
Sempre in accordo con il Regolamento dell'amministrazione, possono in via generale beneficiare della definizione agevolata:
- tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) che hanno obblighi tributari o patrimoniali precedentemente non adempiuti
- i soggetti con procedure di accertamento già in corso
- i soggetti coinvolti in controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’ente, purché il giudizio sia ancora pendente e non passato in giudicato
- i soggetti con accertamenti esecutivi già definitivi, purché non ancora affidati all'agente della riscossione (ADER).
La definizione agevolata riguarda esclusivamente i provvedimenti e i tributi di competenza dell'ente locale, la cui riscossione è gestita direttamente o tramite concessionario autorizzato.
Sono incluse le entrate di natura patrimoniale.
Non è possibile accedere alla definizione agevolata per:
- avvisi di accertamento già esecutivi e affidati ad ADER per la riscossione coattiva
- tributi gestiti dall'Amministrazione finanziaria erariale (IRAP, compartecipazioni e addizionali a tributi erariali)
- sanzioni amministrative diverse da quelle espressamente indicate nella norma istitutrice.
